Si comunica che con una Circolare di chiarimenti del Ministero dei Trasporti, del 21 dicembre, pubblicata in data 23 dicembre, sono stati forniti chiarimenti sulla obbligatorietà o meno di nomina di consulente ADR da parte degli "speditori". Nella Circolare, che si allega, si specifica che per gli speditori vigono le stesse regole di esenzione applicate ai trasportatori di merci in ADR. Tali esenzioni sono normate dal Dlgs 40/2000.
Pertanto sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente ADR le imprese:
che effettuano spedizioni secondo le esenzioni previste dall’art. 3 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 40/2000, cioè spedizioni di quantitativi limitati per singolo trasporto, in quantità non superiori ai 1000 kg, confezionati in colli
che effettuano spedizioni occasionali di cui all’art. 2 del DM 04/07/2000 (massimo 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).
A seguire l'approfondimento sulla Circolare Ministero dei Trasporti prot. 40140 del 21.12.2022 “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose”
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei
trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come
“speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal
1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura
del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1
dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle
imprese:
Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali
trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che
presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e
chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che
si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli
operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
Infine un estratto dal D.Lgs. n. 40/2000
Art. 2. Campo di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di
trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a
tali trasporti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilita' delle tesse;
b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3 Obblighi del capo dell’impresa
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.
Comments